Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Ordinanza Ministero della Salute
del 14 gennaio 2014 (pub. G.U. n. 51 03.03.14)
di modifica e PROROGA di 12 mesi ( 03.03.2015)
dell’ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 10 FEBBRAIO 2012
(pub. G.U. n. 58 del 9.03.12)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Portiamo alla Vostra attenzione la prossima scadenza dell’Ordinanza del 14 gennaio 2014 che proroga di dodici mesi e modifica a decorrere dal giorno della pubblicazione in G.U. 03.03.2014 la precedente ordinanza del 10 febbraio 2012 (v. articolo informativo del 15.3.12) relativa alle «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
Vi  riportiamo di seguito uno stralcio dell’Ordinanza 14 gennaio 2014 :
“… Considerato il persistere degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d’estinzione, a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell’ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonate nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;
Rilevato che l’adozione delle predette oo.mm. 18 dicembre 2008 e 10 febbraio 2012 ha reso possibile la raccolta di dati epidemiologici e un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell’incidenza degli episodi di avvelenamento e, talora, con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti penalmente;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012;
….
Ordina: Art. 1. (ordinanza 10 feb. 12)
…Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente; è vietato, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
… Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo…
…al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti….
Ordina: Art. 1. (ordinanza 14 gennaio 2014)
1.L’efficacia dell’ordinanza 10 febbraio 2012 è prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione in G.U.
L’importanza quindi di affidarsi a persone competenti del settore è fondamentale per evitare che l’improvvisazione da parte di chiunque possa determinare dei rischi per la salute.
La Verdeidea Group attraverso il continuo aggiornamento dei propri tecnici ed il rispetto e l’applicazione delle procedure conformi alle normative vigenti,  è in grado di affrontare il difficile settore del Pest Control con i mezzi giusti a garantire i risultati preposti.
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