Ordinanza Ministero della Salute
del 10 febbraio 2015 (pub. G.U. 02.03.15)
DI PROROGA DI 12 MESI
dell’ordinanza del 14 gennaio 2014 (pub. G.U. n. 51 03.03.14)
che prorogava l’ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 10 FEBBRAIO 2012
(pub. G.U. n. 58 del 9.03.12)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Facendo seguito al nostro precedente articolo informativo del 18.2.15, Vi segnaliamo la proroga di dodici mesi con Ordinanza del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 (Pub. in G.U. n. 50 del 2.3.2015) dell’ordinanza del 14.01.14 che a sua volta prorogava quella del 10 febbraio 2012 (v. articolo informativo del 15.3.12) relativa alle «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
Vi riportiamo di seguito l’Ordinanza 10 febbraio 2015 :
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 febbraio 2015
Proroga dell’ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata
dall’ordinanza 14 gennaio 2014, recante: «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
(15A01557)
(GU n.50 del 2-3-2015)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”, in particolare l’art. 21, comma 1, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante
“Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari” e successive modificazioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente “Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all’immissione
in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’art. 20, comma
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59″;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
“Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi”;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,
recante “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di
bocconi avvelenati”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo
2012, n. 58, come prorogata dall’o.m. 14 gennaio 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51;
Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina la
necessita’ di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso
possibile il controllo del fenomeno degli avvelenamenti di animali
domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d’estinzione,
nonche’ il monitoraggio dei dati epidemiologici;
Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche
abbandonate nell’ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e’ causa di
contaminazione ambientale;
Ritenuto per quanto sopra, nelle more dell’emanazione di
un’organica disciplina normativa in materia, di prorogare le misure
di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio
2012 e successive modificazioni;
Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del
Ministro della salute per taluni atti di competenza
dell’amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De
Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198;
Ordina:
Art. 1
1. L’efficacia dell’ordinanza 10 febbraio 2012 e successive
modificazioni, e’ prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno
della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 10 febbraio 2015
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