Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

Ordinanza Ministero della Salute
del 10 febbraio 2015 (pub. G.U. 02.03.15)
DI PROROGA DI 12 MESI
dell’ordinanza del 14 gennaio 2014 (pub. G.U. n. 51 03.03.14)
che prorogava l’ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 10 FEBBRAIO 2012
(pub. G.U. n. 58 del 9.03.12)
Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Facendo seguito al nostro precedente articolo informativo del 18.2.15, Vi segnaliamo la proroga di dodici mesi  con Ordinanza del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 (Pub. in G.U. n. 50 del 2.3.2015) dell’ordinanza del 14.01.14 che a sua volta prorogava quella del 10 febbraio 2012 (v. articolo informativo del 15.3.12) relativa alle «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».
Vi  riportiamo di seguito l’Ordinanza 10 febbraio 2015 :
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 febbraio 2015
Proroga   dell’ordinanza   10   febbraio   2012,    come    prorogata
dall’ordinanza 14  gennaio  2014,  recante:  «Norme  sul  divieto  di
utilizzo  e  di  detenzione  di  esche  o  di  bocconi   avvelenati».
(15A01557)
(GU n.50 del 2-3-2015)
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.  157,  recante  “Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio”, in particolare l’art. 21, comma 1, lettera u);
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  recante
“Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari” e successive modificazioni;
  Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente “Regolamento recante norme  per  la  semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione  e  all’immissione
in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell’art. 20, comma
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59″;
  Visto il decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  recante
“Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi”;
  Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
  Vista l’ordinanza del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2012,
recante “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione  di  esche  o  di
bocconi avvelenati”, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9  marzo
2012, n. 58, come prorogata dall’o.m.  14  gennaio  2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51;
  Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina  la
necessita’ di mantenere le  misure  di  prevenzione  che  hanno  reso
possibile il controllo del fenomeno degli  avvelenamenti  di  animali
domestici e selvatici, ivi comprese le specie  in  via  d’estinzione,
nonche’ il monitoraggio dei dati epidemiologici;
  Considerato che la  presenza  di  veleni  o  di  sostanze  tossiche
abbandonate  nell’ambiente  rappresenta  un  serio  rischio  per   la
popolazione umana, in particolare per  i  bambini,  ed  e’  causa  di
contaminazione ambientale;
  Ritenuto  per  quanto  sopra,   nelle   more   dell’emanazione   di
un’organica disciplina normativa in materia, di prorogare  le  misure
di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m.  10  febbraio
2012 e successive modificazioni;
  Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega  di  attribuzioni  del
Ministro   della   salute   per    taluni    atti    di    competenza
dell’amministrazione  al  Sottosegretario  di  Stato  dott.  Vito  De
Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198;
                               Ordina:
                                Art. 1
   1.  L’efficacia  dell’ordinanza  10  febbraio  2012  e   successive
modificazioni, e’ prorogata di dodici mesi  a  decorrere  dal  giorno
della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  La presente ordinanza e’ trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
    Roma, 10 febbraio 2015
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